Linee guida Vigili del Fuoco 2025 per il fotovoltaico: cosa cambia per chi ha l’impianto sul capannone

OV
A cura del team tecnico Overfly.me
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Aggiornato il 03/11/2026
Termogramma aereo di un impianto fotovoltaico su capannone con un hot spot di classe 3 evidenziato

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Se la tua azienda ha un impianto fotovoltaico sul tetto del capannone, dal 1° settembre 2025 c’è un documento che ti riguarda direttamente anche se non l’hai mai letto: la nuova linea guida di prevenzione incendi per gli impianti fotovoltaici del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, emanata con la nota DCPREV prot. 14030 del 1° settembre 2025. Sostituisce le vecchie note del 2012 e, per la prima volta, scrive nero su bianco tre cose che fino a ieri erano lasciate al buon senso: le verifiche ai fini del rischio incendio vanno fatte almeno ogni due anni, vanno documentate nel registro dei controlli antincendio e tra gli strumenti di verifica compare esplicitamente l’ispezione termografica secondo la specifica tecnica IEC TS 62446-3.

In questo articolo spieghiamo, senza gergo da tecnici antincendio, chi è coinvolto, cosa dice davvero il testo e cosa conviene fare nei prossimi mesi. Alla fine troverai una sintesi operativa e le risposte alle domande che ci fanno più spesso i titolari d’azienda.

Da dove nasce la linea guida 2025 e cosa sostituisce

Per tredici anni il riferimento per il fotovoltaico in ambito antincendio è stato la “Guida per l’installazione degli impianti fotovoltaici” del 2012 (nota DCPREV 1324 del 7 febbraio 2012) con i chiarimenti della nota 6334 del 4 maggio 2012. Nel frattempo il parco fotovoltaico italiano è passato da circa 18 GW a oltre 43 GW, di cui quasi il 70% installato su edifici, e sono cambiati i moduli, gli inverter, i sistemi di accumulo e soprattutto l’esperienza operativa dei Vigili del Fuoco sugli incendi che hanno coinvolto impianti.

La nota 14030 del 1° settembre 2025 riunisce tutto in un unico testo, aggiornato “sulla base di studi scientifici, prove sperimentali ed esperienza operativa”, come spiegano le slide di presentazione della Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica. Pochi giorni dopo, la nota 14668 del 10 settembre 2025 ha aggiunto i chiarimenti applicativi, confermando che la nuova linea guida sostituisce le due note del 2012 e regolando il periodo transitorio per chi aveva già avviato lavori o firmato contratti prima del 1° settembre.

Un punto da chiarire subito, perché genera confusione: la linea guida non è una legge con sanzioni proprie. È, nelle parole dei Vigili del Fuoco, uno “strumento di indirizzo” e non limita le scelte progettuali, purché l’analisi del rischio incendio dimostri che si raggiungono gli stessi obiettivi di sicurezza. Ma attenzione: quando un’attività è soggetta ai controlli di prevenzione incendi, il rispetto della linea guida è il modo più semplice e più difendibile per dimostrare, davanti al Comando provinciale o a un perito assicurativo, di aver fatto ciò che “l’esperienza e la tecnica” richiedono. Discostarsene è possibile, ma va motivato.

Chi è coinvolto: il criterio delle “attività soggette”

Il primo equivoco da sciogliere è questo: l’impianto fotovoltaico in sé non è un’attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi. Lo dice espressamente la linea guida al paragrafo 1.1, richiamando l’Allegato I del DPR 151/2011, che elenca le 80 categorie di attività per cui servono SCIA antincendio, valutazione del progetto o certificato di prevenzione incendi.

La linea guida si applica però agli impianti fotovoltaici con tensione nominale in corrente continua fino a 1.500 V che sono installati all’interno di un’attività soggetta, o al suo servizio. E qui la lista diventa interessante per chi gestisce un’azienda, perché nell’Allegato I del DPR 151/2011 rientrano, tra le altre:

  • i depositi di merci e materiali combustibili con superficie lorda oltre 1.000 m² (attività 70);
  • le aziende e gli uffici con oltre 300 persone presenti (attività 71);
  • gli impianti per la produzione di calore oltre 116 kW, cioè la gran parte delle centrali termiche aziendali (attività 74);
  • le autorimesse e i parcheggi coperti oltre 300 m² (attività 75);
  • gli stabilimenti che lavorano o detengono legno, carta, materie plastiche, gomma, vernici e altri materiali combustibili oltre le soglie di legge;
  • i depositi di GPL, gasolio e sostanze infiammabili, anche solo per il riscaldamento o i carrelli, oltre a strutture ricettive, centri commerciali, scuole e ospedali.

In pratica, un capannone produttivo o logistico di dimensioni medio-grandi ha quasi sempre almeno un’attività soggetta al suo interno, e quindi l’impianto fotovoltaico sulla sua copertura rientra nel campo di applicazione. La linea guida precisa anche che l’installazione del fotovoltaico su un’attività soggetta costituisce una modifica dell’attività rilevante ai fini antincendio, e che il testo è “un utile riferimento” anche per gli impianti sulle attività non soggette: tradotto, è la regola dell’arte che un perito prenderà come metro di paragone in ogni caso.

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Sono esclusi gli impianti a terra (quelli delle grandi centrali in campo aperto), i sistemi plug & play, gli impianti sotto gli 800 W e gli agrivoltaici a più di 100 metri dagli edifici. Sono invece inclusi gli impianti su pergole, tettoie e pensiline pertinenziali e, a certe condizioni, le pensiline dei parcheggi vicine all’edificio.

Cosa dice il capitolo 5: manutenzione e verifiche

Tutta la parte che interessa chi l’impianto ce l’ha già è concentrata nel capitolo 5 della linea guida, “Manutenzione e verifiche”. Lo riassumiamo punto per punto, con il linguaggio del testo tra virgolette dove conta.

Punto 1, il registro. Le attività di manutenzione e controllo “devono essere riportate nel registro dei controlli e delle manutenzioni degli impianti e delle attrezzature antincendio” previsto dal decreto del Ministro dell’Interno 1° settembre 2021. Nel registro devono risultare, tra l’altro, lo stato iniziale dell’impianto, la presenza di moduli con microfratture o danni, fenomeni di condensa, ombreggiamenti, interventi di revamping, il piano di pulizia e gli eventuali sistemi di monitoraggio.

Punti 2 e 3, le norme tecniche. Per la manutenzione si fa riferimento, su base volontaria, alle norme CEI 64-8, CEI 82-25, CEI EN 62446-1 e, per le attività di manutenzione vere e proprie, alla CEI EN IEC 62446-2.

Punto 4, la termografia. Periodicamente va eseguita “un’ispezione termografica secondo quanto previsto dalla specifica tecnica IEC TS 62446-3”, anche in relazione agli eventuali sistemi di monitoraggio dell’impianto. È la prima volta che un documento dei Vigili del Fuoco cita questa norma per nome: la IEC TS 62446-3 è lo standard internazionale che fissa come va fatta la termografia all’aperto di moduli e impianti in esercizio (irraggiamento minimo, risoluzione della termocamera, vento, emissività, classificazione delle anomalie in tre classi di gravità). Ne parleremo in un articolo dedicato tra qualche settimana.

Punto 5, la periodicità ordinaria. I controlli seguono la periodicità delle norme tecniche dell’impianto elettrico che il fotovoltaico alimenta.

Punto 6, la verifica biennale. È il passaggio più importante: “ad ogni trasformazione, ampliamento o modifica dell’impianto, e comunque ogni due anni, devono essere eseguite e documentate le verifiche ai fini del rischio incendio”. Il testo indica anche su cosa concentrarsi: integrità delle giunzioni e dei serraggi, stato dei cavi e dei connettori, e “presenza di ombreggiamenti diffusi e/o localizzati (hot spot)”. Gli hot spot, cioè le celle che invece di produrre dissipano energia e si surriscaldano, sono proprio ciò che l’ispezione termografica individua.

Punto 7, il manuale. L’impianto deve essere dotato di manuale di uso e manutenzione, a disposizione di chi effettua i controlli.

Il registro del DM 1° settembre 2021: cos’è e perché conta

Il decreto del Ministro dell’Interno 1° settembre 2021, in vigore dal 25 settembre 2022, stabilisce i criteri per il controllo e la manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio ai sensi dell’articolo 46 del D.Lgs. 81/2008. L’Allegato I, al punto 1, è esplicito: “il datore di lavoro deve predisporre un registro dei controlli”, tenuto aggiornato e a disposizione degli organi di controllo. L’articolo 4 aggiunge che gli interventi vanno eseguiti da tecnici manutentori qualificati.

Il registro antincendio esiste quindi già in ogni azienda con dipendenti: è il quaderno (sempre più spesso un software) dove si annotano i controlli di estintori, idranti, porte tagliafuoco, luci di emergenza. La novità del 2025 è che il fotovoltaico entra in quel registro. Non basta più che il manutentore venga, guardi e vada via: deve restare una pagina datata e firmata con l’esito della verifica, e una verifica termografica conforme alla IEC TS 62446-3 produce esattamente il tipo di documento che può essere allegato o richiamato lì.

Ecco come si presenta, in pratica, l’evidenza di un’anomalia in un report termografico fatto come richiede la norma. Ogni modulo con un difetto ha una sua scheda con l’immagine termica, la temperatura, la classe di gravità e l’intervento consigliato con la scadenza:

Esempio di scheda anomalia di un report termografico conforme IEC TS 62446-3: classe 3, ΔT 47,5 °C, priorità urgente
Esempio di scheda anomalia di un report termografico conforme IEC TS 62446-3: classe 3, ΔT 47,5 °C, priorità urgente

Un documento così risponde a tutte le domande che un controllo potrebbe fare: quando è stata eseguita la verifica, con quale strumento, cosa è stato trovato, con quale gravità, cosa è stato deciso di fare e entro quando.

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Cosa significa concretamente per il titolare o il gestore dell’impianto

Mettiamoci nei panni di chi amministra un’azienda con 500 kWp sul tetto, installati magari nel 2011 con il Conto Energia. Fino a settembre 2025 la domanda “quando è stata fatta l’ultima verifica antincendio dell’impianto fotovoltaico?” poteva avere come risposta “mai, non c’era un obbligo preciso”. Da oggi quella risposta non regge più, per tre motivi.

Il primo è normativo: la linea guida chiede verifiche documentate almeno ogni due anni e le colloca dentro il sistema del registro dei controlli, che è un obbligo del datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008. Chi non ha nulla da mostrare si trova scoperto sia verso i Vigili del Fuoco, in sede di rinnovo o controllo, sia verso gli organi di vigilanza sul lavoro.

Il secondo è assicurativo: le polizze sul fotovoltaico escludono abitualmente i danni dovuti all’inosservanza delle prescrizioni di esercizio e manutenzione e alla mancata diligenza. Dopo un sinistro, la prima cosa che il perito chiede è la documentazione dei controlli. Le compagnie e i riassicuratori, da Swiss Re ad AXA, nei loro documenti tecnici più recenti insistono proprio sul fatto che i pannelli “vengono messi sul tetto e dimenticati” e che il monitoraggio periodico è la misura chiave per intercettare i guasti prima che diventino incendi.

Il terzo è economico, ed è quello che spesso convince più degli altri due: gli stessi difetti che creano rischio incendio (hot spot, diodi di bypass guasti, connettori degradati) fanno perdere produzione ogni giorno. In un impianto industriale da 561 kWp che abbiamo ispezionato con il drone nell’autunno 2026, 218 moduli su 1.352 presentavano hot spot, 198 dei quali in classe 3 (la più grave, con differenze di temperatura oltre 30 °C): da soli valevano circa 35.000 kWh all’anno di produzione mancata, e altri 30.000 kWh se ne andavano per lo sporco. La verifica che la linea guida chiede per sicurezza è la stessa che ti dice dove stai perdendo soldi.

Anomalie termiche suddivise per classe IEC TS 62446-3 in un impianto fotovoltaico industriale da 561 kWp
Anomalie termiche suddivise per classe IEC TS 62446-3 in un impianto fotovoltaico industriale da 561 kWp

Perché la termografia con drone è la risposta naturale alla verifica biennale

La linea guida non impone il drone: impone una termografia fatta secondo la IEC TS 62446-3. Ma su una copertura industriale il drone è, nella pratica, il solo modo di rispettare la norma in tempi e costi ragionevoli, per alcune ragioni molto concrete.

La norma richiede che l’ispezione sia fatta con irraggiamento di almeno 600 W/m², in una finestra di poche ore nelle giornate limpide: un drone copre 1.000-1.500 moduli in un’unica sessione di volo, un operatore a piedi con termocamera manuale impiegherebbe giorni, uscendo dalla finestra valida. L’ispezione aerea copre il 100% dei moduli, non un campione, e produce un mosaico georeferenziato in cui ogni modulo ha un numero e una posizione GPS: il manutentore sa esattamente dove andare. Infine, nessuno sale sul tetto per guardare: le ispezioni in quota sono tra le attività a maggior rischio infortunistico, e il drone le elimina.

Chi ha interesse a capire come si svolge un’ispezione dal volo al report, con quali parametri e con quali limiti, può leggere la nostra guida pratica all’ispezione fotovoltaica con drone termico e l’articolo su cosa deve contenere un report termografico.

Cosa fare adesso: una sequenza ragionevole

Non serve fare tutto domani, ma conviene mettere in fila le azioni prima che arrivi la scadenza del primo biennio, che per gli impianti esistenti ragionevolmente si colloca entro il 2027.

Per prima cosa verifica se la tua attività è soggetta ai controlli di prevenzione incendi: lo sai dal fatto di avere una SCIA antincendio o un CPI, oppure chiedilo al tuo consulente della sicurezza. Se lo è, l’impianto fotovoltaico rientra nella linea guida.

Poi controlla cosa c’è nel registro dei controlli antincendio a proposito del fotovoltaico. Se non c’è nulla, il punto di partenza è lo “stato iniziale” che la linea guida chiede di documentare: un’ispezione termografica completa è il modo più rapido per fotografarlo.

Terzo, programma l’ispezione nella stagione giusta. Per rispettare i limiti di irraggiamento della IEC TS 62446-3 le condizioni migliori nel Nord Italia vanno da aprile a settembre; chi prenota entro marzo si assicura la finestra migliore ed evita di arrivare a fine anno senza il documento.

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Quarto, pretendi un report conforme: condizioni di misura dichiarate, classificazione in classi 1-2-3, scheda per ogni anomalia, piano degli interventi con priorità e scadenze, firma di un termografo certificato. È quel report che andrà richiamato nel registro.

Infine, chiudi il cerchio: le anomalie segnalate vanno sistemate e la chiusura va annotata, altrimenti il registro documenta un problema noto e non risolto, che è peggio di nessun documento.

Per approfondire il quadro normativo nel suo insieme, abbiamo scritto un’analisi dedicata alla normativa antincendio fotovoltaico 2025 e alle verifiche biennali e un articolo sulla prevenzione incendi nel fotovoltaico con droni e termografia.

Domande frequenti

La linea guida VVF 2025 vale anche per il mio impianto, installato nel 2012? Sì, per la parte che riguarda esercizio, manutenzione e verifiche. Il regime transitorio della nota 14668 riguarda solo i requisiti di progettazione e installazione degli impianti in corso di realizzazione al 1° settembre 2025; le verifiche periodiche del capitolo 5 si applicano a tutti gli impianti installati in attività soggette, qualunque sia la data di costruzione.

Il mio capannone non ha un’attività soggetta al DPR 151/2011: posso ignorare la linea guida? Non c’è un obbligo formale, ma il testo stesso si definisce “un utile riferimento” anche per le attività non soggette, e resta comunque l’obbligo generale del datore di lavoro di adottare le misure che l’esperienza e la tecnica indicano per la sicurezza (art. 2087 del Codice Civile e D.Lgs. 81/2008). In caso di incendio, la linea guida è ciò con cui verrà confrontato il tuo comportamento.

La termografia va fatta ogni due anni o più spesso? La verifica ai fini del rischio incendio va eseguita e documentata almeno ogni due anni e ad ogni modifica dell’impianto. La termografia è lo strumento indicato per quella verifica; nulla vieta di farla più spesso, per esempio ogni anno in impianti grandi o già con anomalie note, dato che serve anche a recuperare produzione.

Chi deve firmare la verifica? Un tecnico manutentore qualificato, come richiede il DM 1° settembre 2021. Per la termografia la IEC TS 62446-3 richiede personale competente in termografia fotovoltaica; nella pratica il riferimento è il termografo certificato secondo UNI EN ISO 9712, che firma il report. Chi pilota il drone deve essere un operatore registrato ENAC con le abilitazioni per il tipo di volo.

Conclusione

La linea guida 2025 dei Vigili del Fuoco ha trasformato un’abitudine prudente in una verifica attesa e documentata: ogni due anni, nel registro antincendio, con la termografia IEC TS 62446-3 come strumento indicato per nome. Per chi gestisce un impianto industriale non è una tassa in più: è la stessa ispezione che rivela dove l’impianto sta perdendo energia, con dati che servono al manutentore, al perito assicurativo e, se mai servisse, ai Vigili del Fuoco.

Se vuoi sapere cosa comporterebbe per il tuo impianto, richiedi un preventivo per l’ispezione termografica con drone: ti basta indicare potenza, numero di moduli e tipo di copertura.

Fonti

  • Ministero dell’Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, DCPREV, nota prot. 14030 del 1° settembre 2025, “Linea guida di prevenzione incendi per la progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti fotovoltaici” — testo integrale (PDF)
  • Dipartimento dei Vigili del Fuoco, nota prot. 14668 del 10 settembre 2025, chiarimenti applicativi — PDF
  • Dipartimento dei Vigili del Fuoco, DCPST, slide di presentazione della linea guida (ing. P. Gentile, CNI, luglio 2025) — PDF
  • Decreto del Ministro dell’Interno 1° settembre 2021, GU n. 230 del 25 settembre 2021 — testo (PDF)
  • DPR 1° agosto 2011, n. 151 — Normattiva
  • IEC TS 62446-3:2017, Photovoltaic (PV) systems – Outdoor infrared thermography — IEC Webstore
  • GSE, Solare Fotovoltaico – Rapporto Statistico 2024 — PDF
  • Swiss Re Institute, “Rooftop solar: emerging risk control needs for properties”, 2024 — PDF
  • Infobuild Energia, “DCPREV 14030: nuove linee guida VVF antincendio per gli impianti fotovoltaici”, 5 settembre 2025 — articolo

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